Segnalazione Schengen: quando non basta per negare il permesso di soggiorno Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. In questo episodio affrontiamo un tema che, nella prassi amministrativa, assume un rilievo decisivo: la segnalazione Schengen e il suo utilizzo nei procedimenti che riguardano il soggiorno dello straniero. Il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pubblicata il 22 gennaio 2026, relativa al procedimento con ruolo generale numero 8865 del 2023 . La decisione consente di chiarire un aspetto fondamentale: la segnalazione nel sistema informativo Schengen non può essere considerata, di per sé, un elemento automaticamente ostativo. Si tratta, infatti, di uno strumento di cooperazione tra Stati, disciplinato dalla Convenzione di Schengen, che presuppone sempre una valutazione a monte. Tuttavia, ciò che rileva nel procedimento amministrativo interno non è la mera esistenza della segnalazione, ma la ragione concreta che ne ha determinato l’inserimento. Ed è proprio su questo punto che la sentenza interviene. L’amministrazione, nel caso esaminato, aveva fondato il diniego esclusivamente sulla presenza di una segnalazione proveniente da un altro Stato membro, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio circa le motivazioni della stessa e senza verificare la sua attualità, considerato che la segnalazione risultava nel frattempo revocata o non rinnovata. Il Consiglio di Stato evidenzia, invece, che le segnalazioni Schengen possono avere natura e presupposti profondamente differenti. Possono essere collegate a profili di sicurezza e ordine pubblico, ma possono anche derivare da situazioni meramente amministrative, come un ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro. In assenza di una verifica concreta delle ragioni sottese alla segnalazione, l’utilizzo della stessa come unico fondamento del diniego si traduce in un difetto di istruttoria e di motivazione. La conseguenza è chiara: la segnalazione Schengen deve essere oggetto di una valutazione specifica, caso per caso, che tenga conto della sua origine, della sua natura e della sua eventuale attualità. Questa pronuncia si inserisce in un orientamento che tende a ridimensionare l’approccio automatico dell’amministrazione, riportando al centro il principio, tradizionale nel diritto amministrativo, della necessità di una motivazione effettiva e di una istruttoria completa. Ed è proprio su questo terreno che si gioca, nella pratica, la tutela dei diritti dello straniero. Grazie per l’ascolto. A presto con un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
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